Art. 11
Risorse di bilancio
In vigore dal 12 dic 2006
Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all', è fissata a 215 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1904:oj#art-11