Art. 11

Risorse di bilancio

In vigore dal 12 dic 2006
Risorse di bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all', è fissata a 215 milioni di EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
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