Art. 2
Bilancio
In vigore dal 12 dic 2006
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all' è pari a 400 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
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