Art. 2

Bilancio

In vigore dal 12 dic 2006
Bilancio 1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all' è pari a 400 milioni EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
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