Art. 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni finanziarie 1.   Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell’articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costo unitario. 2.   La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l’azione o il programma di lavoro. 3.   Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:1855:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo