Art. 11
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 dic 2006
Disposizioni finanziarie
1. Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell’articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costo unitario.
2. La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l’azione o il programma di lavoro.
3. Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.
Storico versioni
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