Art. 9
Procedure amministrative
In vigore dal 6 dic 2006
Procedure amministrative
1. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che entrambe le parti non stabiliscano diversamente.
2. Ai fini della riservatezza, i verbali e gli altri documenti del comitato misto sono considerati informazioni scambiate a norma dell’articolo 17 dell’accordo.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti che non sono funzionari delle parti contraenti, e che sono sottoposti alle norme di cui all’articolo 17 dell’accordo.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato dei risultati delle riunioni del comitato misto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:884:oj#art-9