Art. 9

Procedure amministrative

In vigore dal 6 dic 2006
Procedure amministrative 1.   Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che entrambe le parti non stabiliscano diversamente. 2.   Ai fini della riservatezza, i verbali e gli altri documenti del comitato misto sono considerati informazioni scambiate a norma dell’articolo 17 dell’accordo. 3.   Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti che non sono funzionari delle parti contraenti, e che sono sottoposti alle norme di cui all’articolo 17 dell’accordo. 4.   Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato dei risultati delle riunioni del comitato misto.
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