Art. 2

In vigore dal 6 dic 2006
Il Belgio esige dai beneficiari del regime di cui all’ il rimborso degli anticipi secondo uno dei due metodi descritti ai considerando da 28 a 36. A tale scopo, il Belgio modifica entro il 31 dicembre 2006 i contratti sottoscritti con i beneficiari del regime di aiuti di cui all’ per renderli conformi ai modelli di contratto inviati dalle stesse autorità belghe alla Commissione il 23 novembre 2006, in cui figurano le nuove modalità di rimborso descritte ai considerando da 28 a 36. I contratti, modificati e firmati, sono inviati alla Commissione entro il 31 dicembre 2006.
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Art. 2 Decisione (UE) 2007/199 — Testo vigente | Portale Normativo