Art. 1
In vigore dal 5 dic 2006
A decorrere dal 1o luglio 2005:
1)
l’importo menzionato nella prima frase dell’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 sarà sostituito da 112,00 EUR;
2)
gli importi in euro della tabella che figura all’articolo 4 dell’allegato alla decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 saranno sostituiti come segue:
8 % per gli importi tra 112,00 EUR e 1 972,82 EUR
10 % per gli importi tra 1 972,83 EUR e 2 717,25 EUR
12,5 % per gli importi tra 2 717,26 EUR e 3 114,12 EUR
15 % per gli importi tra 3 114,13 EUR e 3 536,55 EUR
17,5 % per gli importi tra 3 536,56 EUR e 3 933,45 EUR
20 % per gli importi tra 3 933,46 EUR e 4 318,14 EUR
22,5 % per gli importi tra 4 318,15 EUR e 4 715,00 EUR
25 % per gli importi tra 4 715,01 EUR e 5 099,71 EUR
27,5 % per gli importi tra 5 099,72 EUR e 5 496,58 EUR
30 % per gli importi tra 5 496,59 EUR e 5 881,29 EUR
32,5 % per gli importi tra 5 881,30 EUR e 6 278,16 EUR
35 % per gli importi tra 6 278,17 EUR e 6 663,47 EUR
40 % per gli importi tra 6 663,48 EUR e 7 060,35 EUR
45 % per importi superiori a 7 060,36 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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