Art. 2

In vigore dal 4 dic 2006
1.   La Commissione amministra il contributo al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl, conformandosi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), tenendo particolarmente conto del principio di gestione sana ed efficiente. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e fornisce tutte le informazioni supplementari, eventualmente richieste dalle stesse, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl concernenti il contributo comunitario. 2.   La Commissione garantisce che non si operino discriminazioni fra gli Stati membri, per quanto riguarda le modalità convenute per gli appalti relativi a sovvenzioni provenienti dalle risorse del Fondo. La Commissione può autorizzare, caso per caso e nell'interesse dei progetti riguardanti il programma di realizzazione della struttura di protezione di Cernobyl, le modalità convenute per gli appalti con i paesi terzi che non sono paesi partner Tacis.
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