Art. 1

In vigore dal 4 dic 2006
Prima degli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2009 o in data successiva, l’emittente la cui sede legale è situata in un paese terzo può preparare il proprio bilancio consolidato annuale e il proprio bilancio consolidato semestrale conformemente ai principi contabili di un paese terzo purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) le note al bilancio devono contenere una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standards esplicita e senza riserve conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio; b) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles del Canada, del Giappone o degli Stati Uniti d’America; c) il bilancio deve essere preparato conformemente ai Generally Accepted Accountig Principles di un paese terzo diverso dal Canada, dal Giappone o dagli Stati Uniti d’America e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: i) l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione deve avere assunto pubblicamente l’impegno, prima dell’avvio dell’esercizio finanziario al quale si riferisce il bilancio, di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards; ii) tale autorità deve aver stabilito un programma di lavoro che dimostri l’intenzione di progredire verso la convergenza prima del 31 dicembre 2008; e iii) l’emittente deve fornire prove che convincano l’autorità competente che le condizioni di cui al punto i) e ii) sono soddisfatte.
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