Art. 1

In vigore dal 30 nov 2006
1.   La Comunità fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenere lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitare la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e far fronte alle esigenze in termini di investimenti pubblici. 2.   L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese raggiunti tra l’FMI e le autorità del Kosovo. 3.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:880:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo