Art. 1
In vigore dal 30 nov 2006
1. La Comunità fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenere lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitare la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e far fronte alle esigenze in termini di investimenti pubblici.
2. L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese raggiunti tra l’FMI e le autorità del Kosovo.
3. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.
Storico versioni
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