Art. 2

In vigore dal 28 nov 2006
La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica a Malta. A tal fine, Malta controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga. Inoltre, Malta trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2008 al più tardi. La relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori alla luce della deroga concessa.
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