Art. 1

Modifiche

In vigore dal 20 nov 2006
Modifiche La decisione 2001/923/CE è modificata come segue: 1) All', paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal seguente testo: «Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2013.» 2) All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma: «L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma di azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 ammonta a 7 000 000 di EUR.» 3) L’articolo 13, paragrafo 3, è modificato come segue: a) alla lettera a) la data «30 giugno 2005» è sostituita da «30 giugno 2013»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al termine dell’esecuzione iniziale e prorogata del programma ed entro, rispettivamente, il 30 giugno 2006 e 2014, relazioni dettagliate sull’esecuzione e i risultati del programma che rendano conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità.»
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Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2006/849) — Testo vigente | Portale Normativo