Art. 1
Definizione dei prodotti a base di carne
In vigore dal 17 nov 2006
La decisione 2005/432/CE è così modificata:
1)
Gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Definizione dei prodotti a base di carne
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.
Condizioni riguardanti le specie e gli animali
Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:
a)
pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;
b)
animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;
c)
selvaggina d’allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.»
2)
L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.
3)
L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:801:oj#art-1