Art. 1

Definizione dei prodotti a base di carne

In vigore dal 17 nov 2006
La decisione 2005/432/CE è così modificata: 1) Gli sono sostituiti dai seguenti: « Definizione dei prodotti a base di carne Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. Condizioni riguardanti le specie e gli animali Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti: a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche; b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi; c) selvaggina d’allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004; d) selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.» 2) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione. 3) L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
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