Art. 8
Relazioni
In vigore dal 14 nov 2006
Relazioni
1. Entro e non oltre il 30 giugno 2009 e successivamente con scadenza annuale, non oltre il 30 giugno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla presente decisione, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno civile.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 deve:
a)
contenere le informazioni di cui all’allegato IV;
b)
essere corredata da un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché da un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:778:oj#art-8