Art. 8

Relazioni

In vigore dal 14 nov 2006
Relazioni 1.   Entro e non oltre il 30 giugno 2009 e successivamente con scadenza annuale, non oltre il 30 giugno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente alla presente decisione, nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno civile. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 deve: a) contenere le informazioni di cui all’allegato IV; b) essere corredata da un’analisi dei casi più gravi di mancata conformità rilevati, nonché da un piano d’azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:778:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazioni (Art. 8 Decisione (UE) 2006/778) — Testo vigente | Portale Normativo