Art. 5

In vigore dal 13 nov 2006
Il comitato è composto da uno, due o tre rappresentanti per Stato membro, provenienti dalle principali istituzioni interessate alle statistiche finanziarie, monetarie e della bilancia dei pagamenti, da un massimo di tre rappresentanti della Commissione e da un massimo di tre rappresentanti della BCE. Può inoltre partecipare alle riunioni del comitato, in veste di osservatore, un rappresentante del comitato economico e finanziario. Ciascuno degli Stati membri, la Commissione e la BCE hanno diritto ad un voto. Possono partecipare alle riunioni del comitato, su invito di quest'ultimo, i rappresentanti di altre organizzazioni e ogni altra persona in grado di offrire un contributo alle discussioni.
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Art. 5 Decisione (UE) 2006/856 — Testo vigente | Portale Normativo