Art. 1

In vigore dal 9 nov 2006
1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni di animali delle specie a rischio di febbre catarrale originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato o che vi abbiano transitato. 2.   Gli Stati membri sospendono le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti successivamente al 1o luglio 2006, originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato.
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