Art. 2

In vigore dal 8 nov 2006
L'aiuto di cui all' non può essere erogato prima che l'Italia abbia presentato alla Commissione prova che l'AEM Torino non ha beneficiato del precedente aiuto accordato nell'ambito del regime a favore delle «aziende municipalizzate», dichiarato illegittimo e incompatibile con il trattato con Decisione 2003/193/CE, oppure prova che l'AEM Torino ha rimborsato con gli interessi il precedente aiuto ottenuto nell’ambito del regime citato.
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