Art. 3

In vigore dal 7 nov 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze o contingente Pesca del tonno Pescherecci con palangari di superficie Spagna 13 Portogallo 3 Pesca del tonno Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 12 Francia 12 Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/788 — Testo vigente | Portale Normativo