Art. 11

In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, Malta è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 4 dell’allegato K di detta direttiva: a) piccoli servizi di riparazione: — di biciclette, — di calzature e articoli in pelle, — di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); c) servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili).
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Art. 11 Decisione (UE) 2006/774 — Testo vigente | Portale Normativo