Art. 1

In vigore dal 7 nov 2006
All’articolo 4 della decisione 2003/583/CE, la terza frase è sostituita dal testo seguente: «Il termine ultimo per l’impegno dei fondi depositati su tale conto è fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi della decisione 2005/446/CE. Una volta completate tutte le operazioni finanziate con la dotazione, il conto bancario sarà chiuso e le eventuali rimanenze saranno riversate agli Stati membri. Il conto verrà chiuso entro il 31 dicembre 2011.»
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