Art. 1

In vigore dal 6 nov 2006
Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall’11 gennaio 2006: 1) direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (9); 2) decisione 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (10); 3) decisione 87/260/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, che concede una deroga ai Paesi Bassi e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (11); 4) decisione 87/266/CEE della Commissione, dell’8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale, presentato dai Paesi Bassi (12); 5) decisione 87/562/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, che concede una deroga alla Repubblica federale di Germania e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (13); 6) decisione 88/235/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, che concede una deroga alla Danimarca e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (14); 7) decisione 88/363/CEE della Commissione, del 13 giugno 1988, che concede una deroga al Regno Unito e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (15); 8) decisione 90/30/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (16); 9) decisione 90/31/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Francia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (17); 10) decisione 90/469/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all’Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (18); 11) decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (19); 12) decisione 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (20); 13) decisione 93/140/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l’individuazione dei parassiti nei prodotti ittici (21); 14) decisione 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (22); 15) decisione 94/92/CE della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l’aiuto finanziario della Comunità per l’espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (23); 16) decisione 94/356/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca (24); 17) decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova (25); 18) decisione 94/383/CE della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali (26); 19) decisione 94/837/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono (27); 20) decisione 95/149/CE della Commissione, dell’8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d’analisi (28); 21) decisione 95/165/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte (29); 22) decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l’elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (30); 23) decisione 96/658/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all’ingrosso (31); 24) decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d’applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari (32); 25) decisione 2001/471/CE della Commissione, dell’8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (33); 26) decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l’attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d’analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini (34); 27) decisione 2002/477/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni di volatili da cortile importate da paesi terzi e che modifica la decisione 94/984/CE (35); 28) decisione 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (36); 29) decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (37).
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