Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 6 nov 2006
La decisione 2006/601/CE è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:
Prodotto
Codice NC
risone parboiled a grani lunghi A
1006 10 25
risone parboiled a grani lunghi B
1006 10 27
altro risone non parboiled a grani lunghi A
1006 10 96
altro risone non parboiled a grani lunghi B
1006 10 98
riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi A
1006 20 15
riso semigreggio (bruno) parboiled a grani lunghi B
1006 20 17
riso semigreggio (bruno) a grani lunghi A
1006 20 96
riso semigreggio (bruno) a grani lunghi B
1006 20 98
riso semilavorato parboiled a grani lunghi A
1006 30 25
riso semilavorato parboiled a grani lunghi B
1006 30 27
riso semilavorato a grani lunghi A
1006 30 46
riso semilavorato a grani lunghi B
1006 30 48
riso lavorato parboiled a grani lunghi A
1006 30 65
riso lavorato parboiled a grani lunghi B
1006 30 67
riso lavorato a grani lunghi A
1006 30 96
riso lavorato a grani lunghi B
1006 30 98
rotture di riso (tranne se certificate come non ottenute da grani lunghi)
1006 40 00 »
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
Condizioni per la prima immissione sul mercato
1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' soltanto se la partita di tali prodotti è corredata di un rapporto analitico in originale che attesti che i prodotti non contengono riso geneticamente modificato LL RICE 601. Il rapporto è rilasciato da un laboratorio accreditato e si basa su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato LL RICE 601.
2. Gli Stati membri vigilano affinché su ciascuna partita dei prodotti di cui all' vengano effettuati il campionamento e le analisi ufficiali presso il punto di entrata nella Comunità, prima dell'immissione sul mercato comunitario, per dimostrare che la partita non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601. A tal fine il campionamento e le analisi ufficiali vengono effettuati secondo i metodi descritti nell'allegato e entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi.
3. Le autorità competenti degli Stati membri di cui al paragrafo 2 rilasciano un documento ufficiale di accompagnamento che attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi ufficiali ed espone il risultato delle analisi.
4. Nel caso di partita frazionata, le copie del rapporto analitico originale di cui al paragrafo 1 e del documento ufficiale di accompagnamento di cui al paragrafo 3 accompagnano ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Le copie sono autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.
5. L'eventuale presenza di riso geneticamente modificato LL RICE 601 rilevata mediante i controlli di cui al paragrafo 2 è segnalata alla Commissione e agli Stati membri mediante il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002.
6. Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti di cui all'.»
3)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Altre misure di controllo
In relazione ai prodotti di cui all' già presenti sul mercato, gli Stati membri adottano misure appropriate, compreso il campionamento casuale e l'analisi condotti secondo quanto specificato nell'allegato, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato LL RICE 601. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.»
4)
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Recupero dei costi
1. Tutti i costi relativi al campionamento, alle analisi e all'immagazzinamento, nonché al rilascio dei documenti ufficiali di accompagnamento e delle copie dei rapporti analitici e dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafi da 1 a 4, sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.
2. Tutti i costi connessi alle misure ufficiali adottate dalle autorità competenti in relazione alle partite non conformi sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.»
5)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame delle misure
Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 15 gennaio 2007.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:754:oj#art-1