Art. 1

In vigore dal 24 ott 2006
La decisione 90/424/CEE è modificata come segue: 1) all', paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini: «— necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN), — sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS), — infezione da Bonamia exitiosa, — infezione da Perkinsus marinus, — infezione da Microcytos mackini, — sindrome di Taura nei crostacei, — malattia della testa gialla nei crostacei.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (*1), per l’eradicazione delle malattie esotiche degli animali d’acquacoltura di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente alle procedure definite all’, paragrafi 3, 4 e 5, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta e eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (*2). (*1)   GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1." (*2)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;" 3) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'elenco figurante all', paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (*3), e le malattie trasmissibili agli animali d'acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie. (*3)   GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).»;" 4) all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: «13.   Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all’allegato. I fondi sono assegnati conformemente alle procedure previste nel presente articolo, con i seguenti adattamenti: a) l'aliquota dell'aiuto è conforme a quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1198/2006; b) i paragrafi 8 e 9 del presente articolo non sono applicabili. L’eradicazione va effettuata conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva.»; 5) nell'allegato, gruppo I, sono aggiunti i seguenti trattini: «— viremia primaverile delle carpe (SVC), — setticemia emorragica virale (VHS), — virus erpetico delle carpe koi (KHV), — infezione da Bonamia ostreae, — infezione da Marteilia refringens, — malattia dei punti bianchi nei crostacei.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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