Art. 1
In vigore dal 24 ott 2006
L’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» di cui all’allegato può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:723:oj#art-1