Art. 2

Organismi ammissibili al finanziamento comunitario

In vigore dal 24 ott 2006
Organismi ammissibili al finanziamento comunitario Il finanziamento comunitario può essere concesso agli organismi europei di normalizzazione riconosciuti, elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE, per lo svolgimento delle attività di cui all’ della presente decisione. Il finanziamento comunitario può tuttavia essere concesso anche ad altri organismi per l’attuazione dei lavori preparatori o accessori alla normalizzazione europea descritti all’, paragrafo 1, lettera b), nonché per i programmi di cui all’, paragrafo 1, lettera f).
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