Art. 42
Iniziative integrate
In vigore dal 24 ott 2006
Iniziative integrate
Le azioni che riguardano due o più dei settori specifici di cui agli o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie sono dirette tra l’altro:
a)
ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici;
b)
ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.
Storico versioni
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