Art. 42

Iniziative integrate

In vigore dal 24 ott 2006
Iniziative integrate Le azioni che riguardano due o più dei settori specifici di cui agli o che si riferiscono ad alcune priorità comunitarie sono dirette tra l’altro: a) ad integrare l’efficienza energetica e le fonti d’energia rinnovabili in diversi settori economici; b) ad associare vari strumenti e soggetti nel quadro della stessa iniziativa o dello stesso progetto.
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Iniziative integrate (Art. 42 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo