Art. 38

Obiettivi operativi

In vigore dal 24 ott 2006
Obiettivi operativi Gli obiettivi operativi del programma Energia intelligente — Europa sono i seguenti: a) fornire gli elementi necessari per migliorare la sostenibilità, per sviluppare il potenziale delle città e delle regioni e per preparare le misure legislative grazie alle quali potranno essere raggiunti i relativi obiettivi strategici; mettere a punto mezzi e strumenti che consentano di seguire, monitorare e valutare l’incidenza delle misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri nei settori d’azione del programma; b) sostenere, in tutti gli Stati membri, gli investimenti in tecnologie nuove e altamente redditizie in termini di efficienza energetica, uso di fonti d’energia rinnovabili e diversificazione energetica, anche nel settore dei trasporti, colmando la lacuna esistente tra la dimostrazione riuscita di tecnologie innovative e la loro effettiva commercializzazione su vasta scala al fine di stimolare gli investimenti pubblici e privati, promuovere tecnologie strategiche chiave, diminuire i costi, aumentare l’esperienza di mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli investimenti in queste tecnologie; c) eliminare gli ostacoli non tecnologici che frenano l’adozione di modelli efficienti e intelligenti di produzione e consumo di energia, incoraggiando il miglioramento delle capacità delle istituzioni, anche a livello locale e regionale, sensibilizzando il pubblico, in particolare attraverso il sistema educativo, favorendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese ed i cittadini in generale e stimolando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, in particolare mediante loro campagne promozionali a livello comunitario.
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Obiettivi operativi (Art. 38 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo