Art. 34
Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione
In vigore dal 24 ott 2006
Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione
1. Al fine di sostenere l’attuazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC o la preparazione di attività future, si procede:
a)
a campagne di promozione, divulgazione, informazione e comunicazione;
b)
a scambi di informazioni, conoscenze ed esperienze, a conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e alla gestione di attività raggruppate.
2. Il sostegno non può essere concesso né per attività di commercializzazione di prodotti, processi o servizi né per attività di marketing o promozione delle vendite.
Storico versioni
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