Art. 34

Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione

In vigore dal 24 ott 2006
Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione 1.   Al fine di sostenere l’attuazione del programma di sostegno alla politica in materia di TIC o la preparazione di attività future, si procede: a) a campagne di promozione, divulgazione, informazione e comunicazione; b) a scambi di informazioni, conoscenze ed esperienze, a conferenze, seminari, workshop o altre riunioni e alla gestione di attività raggruppate. 2.   Il sostegno non può essere concesso né per attività di commercializzazione di prodotti, processi o servizi né per attività di marketing o promozione delle vendite.
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Promozione, comunicazione, scambio di informazioni e divulgazione (Art. 34 Decisione (UE) 2006/1639) — Testo vigente | Portale Normativo