Art. 31
Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche
In vigore dal 24 ott 2006
Progetti, azioni relative alle migliori pratiche e reti tematiche
1. Vengono sostenuti:
a)
progetti, compresi i progetti d’attuazione, i progetti pilota e i progetti di prima applicazione commerciale;
b)
azioni relative alle migliori pratiche al fine di diffondere la conoscenza e condividere le esperienze nella Comunità;
c)
reti tematiche che riuniscono diversi soggetti interessati attorno ad un obiettivo determinato, in modo da facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze.
2. I progetti promuovono l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la diffusione di nuove tecnologie mature per essere lanciate sul mercato.
La Comunità può accordare sovvenzioni per i progetti di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. Le azioni relative alle migliori pratiche sono condotte nell’ambito di raggruppamenti specializzati collegati mediante reti tematiche.
Il contributo comunitario alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitato ai costi diretti giudicati necessari o appropriati per raggiungere gli obiettivi specifici dell’azione.
4. Le reti tematiche possono essere legate ad azioni relative alle migliori pratiche.
Il sostegno alle attività tematiche riguarda i costi addizionali rimborsabili relativi al coordinamento e all’attuazione della rete. Il contributo della Comunità può coprire i costi addizionali rimborsabili di tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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