Art. 3

Pulizia e disinfezione delle aziende e dei mezzi di trasporto

In vigore dal 20 ott 2006
Pulizia e disinfezione delle aziende e dei mezzi di trasporto 1.   L'autorità competente assicura che le aziende avicole di cui all', paragrafo 1 vengano pulite e disinfettate conformemente alle istruzioni dell'autorità competente dopo la rimozione di tutto il pollame da dette aziende. 2.   L'autorità competente assicura che tutti i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti del pollame e degli altri prodotti avicoli vengano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.
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