Art. 3

Comunicazione delle informazioni

In vigore dal 16 ott 2006
Comunicazione delle informazioni Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se gli esami effettuati in base all’, paragrafo 2, mettono in evidenza i livelli di istamina che superano i livelli fissati dal regolamento (CE) n. 2073/2005 per i prodotti della pesca. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti gli esami effettuati in base all’, paragrafo 2. Gli Stati membri utilizzano il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi creato dal regolamento (CE) n. 178/2002 per l’invio di tali informazioni e di tali relazioni.
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Comunicazione delle informazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2006/698) — Testo vigente | Portale Normativo