Art. 1
Deroga al divieto dei movimenti
In vigore dal 13 ott 2006
La decisione 2005/393/CE è modificata come segue.
1)
L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 2 bis
Deroga al divieto dei movimenti
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti per gli animali di seguito elencati:
a)
animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione;
b)
animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione; ed
i)
entro un raggio di 20 km dall'azienda infetta; oppure
ii)
oltre un raggio di 20 km dall'azienda infetta, previo quanto previsto di seguito:
—
autorizzazione preventiva e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte dalle autorità competenti del luogo dell'azienda di spedizione e dell'azienda di destinazione in materia di misure contro la diffusione della febbre catarrale e protezione dagli attacchi dei vettori, oppure
—
test di identificazione dell'agente secondo quanto previsto dall'allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall'animale interessato che deve essere protetto dall'eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l'azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta.»
2)
All'articolo 3, l'alinea del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente concede deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:».
3)
All'articolo 4, l'alinea dell'articolo e l'alinea della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:
a)
sia stata effettuata caso per caso e con esito favorevole una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:».
4)
L'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:
a)
gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4; e
b)
salvo nel caso dello sperma congelato, lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il presente articolo non si applica ai movimenti degli animali effettuati in base alla deroga di cui all'articolo 2 bis.»
5)
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:693:oj#art-1