Art. 2
In vigore dal 12 ott 2006
Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera olandese, detenente a bordo sfogliare dei raggruppamenti di attrezzi menzionati ai punti 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii o 4.b.iv dell’allegato II A del regolamento (CE) n. 51/2006 e soggetta alle condizioni speciali elencate al punto 8.1.c), 8.1.e) e 8.1.i) del medesimo allegato può trovarsi nello Skagerrak, zona IV, divisione IIa (acque CE), nella divisione VIIa e nella divisione VIa, come indicato nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 177 giorni all’anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:686:oj#art-2