Art. 4

Scambio di opinioni, relazione generale e discussioni a livello ministeriale

In vigore dal 5 ott 2006
Scambio di opinioni, relazione generale e discussioni a livello ministeriale 1.   La Commissione elabora ogni anno una relazione generale per ricapitolare le principali informazioni comunicate dagli Stati membri. Al fine di predisporre tale relazione individuando gli elementi d'interesse comune, gli Stati membri si associano alla Commissione nel lavoro preparatorio, che può comprendere riunioni tecniche nell'arco del periodo coperto dalla relazione, durante le quali gli esperti degli Stati membri possono procedere ad uno scambio di opinioni sulle informazioni comunicate a norma dell'. La relazione generale è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 2.   Fatta salva la possibilità di tenere consultazioni ad hoc nell'ambito del Consiglio, la relazione generale della Commissione costituisce la base su cui si sviluppa il dibattito a livello ministeriale sulle politiche nazionali in materia di asilo e immigrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:688:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo