Art. 4

In vigore dal 3 ott 2006
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/678 — Testo vigente | Portale Normativo