Art. 1

In vigore dal 3 ott 2006
1.   La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, 400 kg di sementi di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda destinate alla moltiplicazione e che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE. 2.   La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2011, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, postime prodotto a partire da sementi, secondo quanto indicato al paragrafo 1, che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:665:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo