Art. 1
In vigore dal 3 ott 2006
1. La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, 400 kg di sementi di Pinus radiata provenienti dalla Nuova Zelanda destinate alla moltiplicazione e che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
2. La Spagna è autorizzata, fino al 31 dicembre 2011, ad approvare a fini di commercializzazione, conformemente alle disposizioni in allegato, postime prodotto a partire da sementi, secondo quanto indicato al paragrafo 1, che non soddisfano i requisiti in materia di identificazione ed etichettatura di cui agli articoli 13 e 14 della direttiva 1999/105/CE.
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