Art. 2
In vigore dal 29 set 2006
1. La Comunità concede un contributo finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004, da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), Maisons-Alfort, Francia, per l’analisi e il controllo degli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo Staphylococccus aureus.
Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 66 000 EUR per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006.
2. Oltre al massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede alla Francia un contributo finanziario per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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