Art. 1

In vigore dal 29 set 2006
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura di sostegno 1.3 («Sviluppo di pratiche e attività agricole compatibili con l'ambiente») da parte della Repubblica di Bulgaria, viene fatta deroga all’esigenza di approvazione ex ante da parte della Commissione prevista all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/657 — Testo vigente | Portale Normativo