Art. 2
In vigore dal 25 set 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.
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