Art. 2

In vigore dal 25 set 2006
La quota parte dell’imposta di cui all’ viene espressa in importi fissi, stabiliti sulla base del livello di emissioni di CO2 del tipo di veicolo che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito adegua annualmente tali importi fissi per tener conto delle variazioni del costo medio del carburante.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/659 — Testo vigente | Portale Normativo