Art. 1
In vigore dal 25 set 2006
Alla Repubblica di Cipro è concessa una deroga, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.
La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2008.
La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2013.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:653:oj#art-1