Art. 2

In vigore dal 20 set 2006
Nella decisione 2005/873/CE, capo XI, articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti: «2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di: a) 3 375 000 EUR per il Belgio; b) 1 640 000 EUR per la Repubblica ceca; c) 2 380 000 EUR per la Danimarca; d) 15 155 000 EUR per la Germania; e) 285 000 EUR per l’Estonia; f) 1 625 000 EUR per la Grecia; g) 9 945 000 EUR per la Spagna; h) 25 760 000 EUR per la Francia; i) 6 695 000 EUR per l’Irlanda; j) 9 045 000 EUR per l’Italia; k) 565 000 EUR per Cipro; l) 355 000 EUR per la Lettonia; m) 770 000 EUR per la Lituania; n) 140 000 EUR per il Lussemburgo; o) 1 415 000 EUR per l’Ungheria; p) 35 000 EUR per Malta; q) 5 515 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 2 230 000 EUR per l’Austria; s) 3 800 000 EUR per la Polonia; t) 2 205 000 EUR per il Portogallo; u) 410 000 EUR per la Slovenia; v) 845 000 EUR per la Slovacchia; w) 1 020 000 EUR per la Finlandia; x) 1 440 000 EUR per la Svezia; y) 7 700 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 3 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di: a) 7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale sugli ovini e sui caprini, effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»
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