Art. 2
In vigore dal 20 set 2006
Nella decisione 2005/873/CE, capo XI, articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti:
«2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
3 375 000 EUR per il Belgio;
b)
1 640 000 EUR per la Repubblica ceca;
c)
2 380 000 EUR per la Danimarca;
d)
15 155 000 EUR per la Germania;
e)
285 000 EUR per l’Estonia;
f)
1 625 000 EUR per la Grecia;
g)
9 945 000 EUR per la Spagna;
h)
25 760 000 EUR per la Francia;
i)
6 695 000 EUR per l’Irlanda;
j)
9 045 000 EUR per l’Italia;
k)
565 000 EUR per Cipro;
l)
355 000 EUR per la Lettonia;
m)
770 000 EUR per la Lituania;
n)
140 000 EUR per il Lussemburgo;
o)
1 415 000 EUR per l’Ungheria;
p)
35 000 EUR per Malta;
q)
5 515 000 EUR per i Paesi Bassi;
r)
2 230 000 EUR per l’Austria;
s)
3 800 000 EUR per la Polonia;
t)
2 205 000 EUR per il Portogallo;
u)
410 000 EUR per la Slovenia;
v)
845 000 EUR per la Slovacchia;
w)
1 020 000 EUR per la Finlandia;
x)
1 440 000 EUR per la Svezia;
y)
7 700 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui ai paragrafi 1 e 3 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:
a)
7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
c)
145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale sugli ovini e sui caprini, effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:645:oj#art-2