Art. 1

In vigore dal 19 set 2006
1.   Per la brucellosi, la Comunità assegna alla Francia un contributo finanziario per le funzioni e i compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, che saranno eseguiti da AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort. 2.   Il contributo finanziario comunitario coprirà il 100 % delle spese ammissibili sostenute da AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses per attuare il programma di lavoro e non supererà l’importo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2006.
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