Art. 18

Notifica degli atti

In vigore dal 15 set 2006
Notifica degli atti 1.   Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome. 2.   I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome: a) le raccomandazioni; b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all' del trattato UE; c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE; d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli del trattato UE. 3.   Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio.
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