Art. 15
Firma degli atti
In vigore dal 15 set 2006
Firma degli atti
In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare il loro potere di firma a direttori generali del segretariato generale.
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