Art. 11
Modalità di votazione e quorum
In vigore dal 15 set 2006
Modalità di votazione e quorum
1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.
Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.
2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE e all'articolo 116 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito “trattato Euratom”), cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.
3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (6).
4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.
5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all' dell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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