Art. 1

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

In vigore dal 15 set 2006
La decisione 2005/393/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Delimitazione delle zone soggette a restrizioni Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D, E e F. Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità degli . Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale. Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. Nel caso degli Stati membri che abbiano istituito una zona di sorveglianza, i movimenti in entrata in tale zona sono però consentiti solo previa approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione. Inoltre la presente decisione non si applica ai movimenti di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti anteriormente al 1o maggio 2006.»; 2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati: — gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente, — gli animali destinati a un'azienda ubicata all'interno della zona compresa nel raggio di 20 chilometri, — gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione delle autorità veterinarie competenti dei luoghi di origine e destinazione e fissazione da parte delle medesima autorità delle condizioni di polizia sanitaria, che dovrebbero comprendere almeno condizioni relative alla protezione degli animali dagli attacchi dei vettori.»; 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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