Art. 2

In vigore dal 13 set 2006
Fatte salve le disposizioni da definire conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 21/2004 il Regno Unito si adopera affinché adeguati controlli in loco vengano effettuati annualmente dall’autorità competente per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini, conformemente a quanto indicato nell’.
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