Art. 5
Certificazione
In vigore dal 6 set 2006
Certificazione
Gli Stati membri provvedono affinché i certificati sanitari di cui all’articolo 17 della direttiva 90/539/CEE che accompagnano le partite di pollame destinate al ripopolamento della selvaggina spedite in altri Stati membri siano completati dalla dicitura seguente:
«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/605/CE della Commissione.»
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:605:oj#art-5