Art. 1
Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Francia
In vigore dal 6 set 2006
Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Francia
1. La Francia può ottenere un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia di Newcastle nel 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità rappresenta il 50 % delle spese ammissibili al finanziamento comunitario ed è corrisposto alle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 349/2005.
Storico versioni
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